Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge costituzionale intende apportare una modifica alla procedura di approvazione delle leggi costituzionali concernenti gli statuti speciali delle regioni autonome. Essa ha il pregio di valorizzare il ruolo della regione che assuma l'iniziativa in materia e che approvi il progetto di revisione o di modifica dello statuto con il voto favorevole dei due terzi dei componenti il Consiglio. In tale caso, infatti, viene escluso il ricorso alla «doppia lettura», tipico delle leggi costituzionali, e si può dare luogo a un'unica votazione, tra l'altro a maggioranza semplice, purché il testo approvato dalle Camere corrisponda a quello adottato dalla regione interessata. Resta ferma la natura costituzionale delle leggi concernenti gli statuti speciali che, nel caso in cui si pervenga a un'«intesa» sul testo, consente di raggiungere più in fretta l'entrata in vigore delle leggi modificative. Inoltre, dal momento che la mancata approvazione da parte delle Camere del testo adottato dalla regione proponente comporta la necessità di seguire l'intero iter previsto per tutte le leggi costituzionali, la proposta di legge costituzionale in esame rafforza la necessità di una intesa preventiva allo scopo di evitare il procedimento più complesso a «doppia lettura». Si è resa, conseguentemente, indispensabile anche la modifica delle disposizioni dettate dall'articolo 138 della Costituzione in materia di referendum e ciò solo per ovvie ragioni di adeguamento al nuovo procedimento introdotto per le leggi costituzionali relative agli statuti speciali delle regioni autonome.

 

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